NESSUNO PUO’ IMPORRE LE VACCINAZIONI.

Buongiorno,

NESSUNO AL MONDO TI PUÒ IMPORRE DELLE VACCINAZIONI
Pubblicato il novembre 4, 2016 Valdo VaccaroPubblicato in Vaccinazioni
LETTERA

VACCINAZIONI TRA SCIENZA E DIRITTO

Ciao Valdo, ti segnalo questo articolo contenente la relazione che il Dr Beniamino Deidda, Direttore della Scuola Superiore di Magistratura ed ex Procuratore Generale presso la Corte D’Appello di Firenze, ha esposto ad un convegno sulle vaccinazioni pediatriche tenutosi a Genova il 18 giugno 2016.

NESSUN OBBLIGO GIURIDICO E NESSUNA REPRESSIONE

La questione vaccini viene da lui dibattuta affrontando i problemi solo dal punto di vista giuridico, avendo come dato di partenza la norma e la disciplina positiva che da essa discende. Sostanzialmente, quello che ne emerge è che l’obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionali.
https://www.nopecoroni.it/news/salute/vaccinazioni-tra-scienza-e-diritto/ Un caro saluto.
Elena Fasulo

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SINTESI DI QUANTO ESPOSTO (Sottotitoli di VV)

GLI OBBLIGHI IN TEMA DI SALUTE E DI VACCINI SONO ANTICOSTTUZIONALI

Le vaccinazioni pediatriche non possono essere imposte obbligatoriamente, a meno che non ci sia una condizione sanitaria di emergenza, come una grave epidemia.

L’ART 32 PARLA CHIARISSIMO, E VA ASSOCIATO AL RISPETTO DELLA PERSONA

L’articolo 32 della Costituzione dice che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, ma la legge è vincolata in questo senso perché in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

ESISTE ANCHE LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI OVIEDO, PER CUI NON È PERMESSO IL SACRIFICIO DELLA SALUTE INDIVIDUALE A VANTAGGIO DI QUELLA COLLETTIVA

Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo. La Convenzione di Oviedo ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute e dato che la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e non è uno stato di necessità, è necessario avere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale. Il solo rappresentante legale di un bambino è il genitore e quindi decide il genitore se accettare o meno la vaccinazione di suo figlio. Quindi, l’obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionali.

PER L’ART 33 ARTE E SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO

Infine, dato che l’articolo 33 della Costituzione dice che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, il magistrato afferma che “soffocare il dissenso di un medico su questa o quella terapia, quando esso sia fondato su ragionevoli dubbi o sul dibattito esistente in un certo momento storico, è un atto scriteriato, né può essere limitato il dissenso o la libertà di ricerca solo perché le autorità sanitarie hanno scelto una via piuttosto che un’altra”.

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ARTICOLO DEL MAGISTRATO DR BENIAMINO DEIDDA (Nell’ambito del Convegno di Savona del 18 giugno 2016 sulle Vaccinazioni Pediatriche) – (Titolo e sottotitoli di VV)
Vaccinazioni: tra Scienza e Diritto

APPROCCIO GIURIDICO E NON IDEOLOGICO

Mi pare necessario premettere che il mio approccio alla questione che è oggetto di questo dibattito non è ideologico e che affronterò i problemi esclusivamente dal punto di vista giuridico, cercando di coglierne le implicazioni. Per il giurista il dato di partenza è la norma e la disciplina positiva che da essa discende. Certo, poi le norme possono essere discusse e possono essere cambiate. Ma darsi da fare per modificarle è compito dei cittadini, dei partiti, delle associazioni, non del giurista. Per il giurista la norma è il punto di riferimento e con essa bisogna fare i conti.

RACCOMANDARE UNA VACCINAZIONE NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE RENDERLA OBBLIGATORIA STRAVOLGENDO I PRINCIPI DI LEGGE

Nel nostro caso il panorama normativo è semplice. Con leggi che si sono succedute nell’arco di molti anni sono state dichiarate obbligatorie quattro vaccinazioni. Nel tempo altre se ne sono aggiunte, ma il legislatore non le ha definite obbligatorie, ma solo “raccomandate”. Devo dire che mi sfugge la diversa natura delle due categorie di vaccinazioni, ma forse questo dipende dalla mia ignoranza in materia. Mi pare di capire che per un profano raccomandare una vaccinazione debba avere il significato di prevenire le conseguenze dannose di alcune malattie. Sotto questo profilo l’obbligatorietà limitata ad alcuni vaccini e non ad altri non discende da una graduazione di importanza, sembra più il portato di un atteggiamento strategico del legislatore che è andato mutando nel corso degli anni.

OBBLIGATORIETÀ E SANZIONI SONO APPAIONO AFFATTO SOSTENIBILI

Il mio intervento si propone di esaminare le caratteristiche della obbligatorietà delle vaccinazioni e delle sanzioni previste per legge, la sostenibilità dell’obbligo alla luce delle norme costituzionali e le possibili interpretazioni alla luce della giurisprudenza.

DISCUTIBILI STRATEGIE PER CONTRASTARE LE COPERTURE VACCINALI IN CADUTA LIBERA

Rispetto ad un recente passato, sembra indubbia la tendenza, che si registra in diversi paesi occidentali, ad una sensibile diminuzione della copertura vaccinale per le vaccinazioni più comuni. Ciò ha indotto le autorità pubbliche a mettere in campo alcune discutibili strategie per contrastare questo fenomeno.

LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE 689/81 CONTRO IL REATO DI OMESSA VACCINAZIONE

Voglio ricordare che con la diffusione dei primi vaccini, il legislatore negli anni ’60 previde la obbligatorietà delle vaccinazioni per difterite, tetano e poliomielite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori che omettessero di vaccinare i propri figli e con l’obbligo per le scuole di verificare l’avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica. Con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione fu trasformato in illecito amministrativo, tanto che l’ultimo obbligo di vaccinazione contro l’epatite B, introdotto con legge n. 165/1991, fu sanzionato solo in via amministrativa.

INFORMAZIONE E PERSUASIONE PIUTTOSTO CHE REPRESSIONE

Dopo di allora il Ministero della salute ed il legislatore, anche alla luce della riforma sanitaria introdotta con la legge n. 833/1978, hanno cambiato strategia, puntando sull’informazione e sulla persuasione, piuttosto che sulla repressione. È questa la ragione che spiega perché i vaccini introdotti successivamente (contro pertosse, meningite, varicella, ecc.) sono solo raccomandati e non obbligatori. Questo nuovo atteggiamento ha indotto il legislatore a sopprimere con il DPR n. 355/1999 il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati, che francamente era poco in linea con il principio costituzionale dell’istruzione obbligatoria per tutti i minori.

PREOCCUPANTI VOGLIE DI COERCIZIONE

Ho brevemente ricapitolato questi passaggi, per sottolineare la preoccupazione che destano alcune recenti prese di posizione di molte autorità pubbliche centrali e regionali dirette a contrastare il calo delle vaccinazioni registrato nel nostro paese. Si parla di rinvigorire l’applicazione delle sanzioni (che in alcune regioni sono da tempo disapplicate), di reintrodurre il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati e addirittura di prevedere sanzioni disciplinari, fino alla radiazione, per i medici che facciano propaganda antivaccinista. E, infine, si vorrebbe introdurre la coercizione della vaccinazione ad opera del Sindaco che si servirebbe dei poteri attribuitigli dall’art. 117 del D.Lgs. 112/1998.

EVENTUALI ORDINANZE COMUNALI SAREBBERO COMUNQUE PRIVE DI SANZIONE

Mi limito a dire che quei poteri di intervento presuppongono che sia già in atto un’epidemia e che dunque sia urgente intervenire, il che è difficilmente conciliabile con le ordinarie campagne preventive di vaccinazione. Il Sindaco potrebbe certo emanare un’ordinanza ripetitiva dell’obbligo previsto dalla legge, ma l’eventuale violazione non sarebbe sanzionabile con l’art. 650 del codice penale, come ha già riconosciuto la I Sez. della Cassazione con sentenza n. 2671 del 12 dicembre 1990.

RICORSO AL TRIBUNALE DEI MINORI

Queste difficoltà di concreta attuazione degli obblighi hanno indotto taluno a ricorrere al Tribunale dei minori sul presupposto che i genitori che non rispettano l’obbligo di vaccinare i figli sarebbero inidonei ad esercitare la responsabilità genitoriale. Devo dire che finora i Tribunali dei minori non hanno generalmente effettuato interventi determinati dal mero rifiuto delle vaccinazioni, a meno che non emergessero elementi di trascuratezza nella cura e nell’educazione dei minori.

LA QUESTIONE DI FONDO È SE SIA COERCIBILE L’OBBLIGO VACCINATORIO ALLA LUCE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE

Questa posizione assunta dalla magistratura minorile (le cui ragioni sono ben illustrate nel protocollo intervenuto tra la Regione Lombardia e il Tribunale dei Minori di Milano), ci introduce alla questione di fondo: se, cioè, sia coercibile l’obbligo di eseguire le vaccinazioni alla luce dell’ordinamento giuridico vigente.

NON ESISTE ALCUNA LEGGE PER CUI SI POSSANO VIOLARE I DIRITTI DELLA PERSONA

La risposta negativa è imposta da una corretta interpretazione dell’art. 32 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dunque l’obbligo di sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

NESSUN SACRIFICIO DELLA SALUTE INDIVIDUALE A FAVORE DELLA SALUTE PUBBLICA

Per pacifica interpretazione l’art. 32C tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. È generalmente condivisa l’opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l’imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l’articolo 32C. consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l’interesse alla salute dell’intera collettività. Tale contemperamento però, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, permette anche l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l’esonero dall’obbligo di vaccinazione.

AUTODETERMINAZIONE IN MATERIA DI SALUTE GRAZIE ALLA CONVENZIONE DI OVIEDO

A proposito di principi contenuti nel nostro ordinamento, c’è da aggiungere che l’eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145/2001, che, com’è noto, ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute. Il motivo del contrasto con la Convenzione è che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, in questo ambito non si può configurare lo stato di necessità, cioè l’unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.

LA VACCINAZIONE NON PUÒ ESSERE RIFIUTATA PER GENERICA CONVINZIONE

A questo proposito è stato posto un problema di una qualche importanza. Si è detto da parte di qualcuno: l’autodeterminazione va bene, ma l’autodeterminazione riguarda se stessi, non i propri figli minori, dunque la tutela della salute dei minori non può essere lasciata all’apprezzamento dei genitori, ma va salvaguardata con l’intervento del giudice o dell’autorità sanitaria. Si tratterebbe perciò di integrare la volontà del minore, che non ha capacità giuridica, con l’intervento di una autorità pubblica che si sostituisce ai genitori. Questa obiezione ha tratto qualche vantaggio da alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, decidendo in tema di vaccinazioni obbligatorie, ha rilevato che la vaccinazione non può essere rifiutata per una generica convinzione o per ignoranza del genitore: devono essere di volta in volta indicate specifiche ragioni che rendono la vaccinazione pericolosa per la salute del minore (Cass. Sez. I, 18.7.03 n. 11226, Cass. 8.7.05 n. 14384 e Cass. Sez. II, 26.6.06 n.1474 ).

I GENITORI SONO GLI UNICI AUTORIZZATI AD ESPRIMERE LA VOLONTÀ DEL MINORE

Tuttavia l’interpretazione volta a sostituire la volontà del genitore con quella di un organo pubblico ha scarse possibilità di prevalere, dal momento che esiste nel nostro ordinamento l’incontestabile principio che la volontà dell’incapace è sostituita da quella del suo rappresentante legale, che è l’unico autorizzato a darle voce. Fino a che dunque non si pone nel nulla quella rappresentanza, saranno i genitori ad esprimere la volontà del minore. L’autodeterminazione si realizza appunto con riguardo alla salute del minore attraverso la scelta dei suoi genitori.

L’ATTEGGIAMENTO PREVALENTE DELLA GIURISPRUDENZA È QUELLO DI LASCIAR DECIDERE I GENITORI

Sulla scorta di questo equivoco si è fatto talvolta ricorso al giudice dei minori invocando l’art. 333 del cod. civ., che consente l’intervento del giudice quando i genitori con il loro comportamento pregiudicano i beni fondamentali del minore. Non sono mancate le pronunzie di alcuni giudici che hanno ravvisato nel rifiuto delle vaccinazioni una condotta pregiudizievole per il minore, ma l’atteggiamento prevalente nella giurisprudenza è quello di rimettere all’apprezzamento dei genitori l’opportunità di vaccinare o meno i figli minori, secondo le proprie convinzioni o conoscenze.

L’OBBLIGO GIURIDICO DELLA VACCINAZIONE NON REGGE DI FRONTE A UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Se questa conclusione è pacifica per quanto riguarda le vaccinazioni raccomandate, la logica giuridica vorrebbe che la medesima disciplina venisse applicata per quelle obbligatorie. Abbiamo già visto che esse non si differenziano nel merito e che l’obbligatorietà o la raccomandabilità derivano dal diverso momento storico in cui vennero prescritte. Ma per tutte le vaccinazioni valgono, senza differenze, i principi costituzionali della libertà di scelta e di autodeterminazione. La conclusione dal punto di vista giuridico non può che essere questa: l’obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, come dimostrano del resto le prassi vigenti nella gran parte delle Regioni italiane dove l’obbligo e le relative sanzioni sono generalmente disapplicati.

L’UNICA SCELTA POSSIBILE È QUELLA DELL’INFORMAZIONE RESPONSABILE

Si impone invece una scelta di diverso tipo, che non può che essere quella della informazione e della responsabilità, evitando che si perseguano interessi diversi da quelli della protezione della salute di tutti.

DEMONIZZAZIONE IMPROPRIA DEI MEDICI CHE REMANO CONTRO

L’ultima questione alla quale vorrei fare cenno è relativa agli obblighi e alle responsabilità del medico in materia di vaccinazioni. Periodicamente sui mezzi di informazione si apprende che viene stigmatizzata l’azione di alcuni medici impegnati a mettere in evidenza le criticità o i possibili rischi di una vaccinazione di massa indiscriminata, praticata senza indagini mirate e senza la necessaria prudenza. Si rimprovera loro di remare contro le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie e spesso si minacciano sanzioni disciplinari per coloro che coltivano il dubbio sulla bontà, sempre e comunque, di tutte le vaccinazioni. Su questi punti è bene ricordare alcuni principii che non possono essere disattesi.

ALLA FINE VALE IL PRINCIPIO DEL BUON SENSO E DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

È vero innanzitutto che i medici nell’esercizio della professione devono attenersi alle conoscenze scientifiche e devono seguire le linee guida e le buone pratiche accreditate e condivise dalla comunità scientifica. Non sarebbe accettabile (e non gioverebbe alla credibilità della medicina) che ogni singolo si lasciasse guidare solo dalle proprie idee più o meno avanzate o bislacche. In questo senso il decreto Balduzzi, con il suo riferimento alle buone pratiche pacificamente accreditate dalla comunità scientifica, costituisce una garanzia per gli stessi medici e li pone al riparo dalle conclusioni un po’ balzane di qualche giudice o consulente del giudice.

LE LINEE GUIDA VIVONO DI LIBERO CONFRONTO E DI LIBERO INSEGNAMENTO

Ma è anche chiaro che l’elaborazione delle linee guida e delle migliori pratiche vive di confronti, di test, di conferme e di prove che sono frutto della libera ricerca in medicina. Tutto questo ha bisogno della partecipazione di tutti, delle discipline specialistiche come della medicina generale, senza preclusioni e senza anatemi. Il terreno più adatto per favorire la buona elaborazione di percorsi preventivi, diagnostici o terapeutici, ecc. è costituito dalla libertà garantita nell’articolo 33 della Costituzione: “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

È SCRITERIATO SOFFOCARE IL DISSENSO DA PARTE DELLE AUTORITÀ SANITARIE

Ne consegue che soffocare il dissenso su questa o quella terapia, quando esso sia fondato su ragionevoli dubbi o sul dibattito esistente in un certo momento storico è un atto scriteriato. Né può essere limitato il dissenso o la libertà di ricerca solo perché le autorità sanitarie hanno scelto una via piuttosto che un altra

LE GARANZIE COSTITUZIONALI VALGONO PER TUTTI E IL LIBERO CONFRONTO GARANTISCE I MIGLIORI RISULTATI PER LA SALUTE

Ma, si sente obiettare, se uno lavora per il SSN non può tenere atteggiamenti che contraddicono le scelte del servizio cui appartiene. Non discuto gli aspetti contrattuali dei rapporti che legano i medici al SSN, ma sostengo che anche questi medici godono delle garanzie costituzionali nell’esercizio della loro professione. Minacciare sanzioni a coloro che, per motivate ragioni scientifiche, non si allineano alle decisioni o alle conclusioni delle autorità sanitarie non è rispettoso della libertà di ciascuno. È chiaro che proprio il confronto libero tra le varie posizioni determinerà infine le scelte più appropriate, ma non è certo soffocando il dissenso che si raggiungerà la migliore protezione della salute individuale e collettiva.

Beniamino Deidda, direttore della Scuola Superiore di Magistratura, ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze.

 

2 commenti su “NESSUNO PUO’ IMPORRE LE VACCINAZIONI.”

  1. Nessuno deve poter imporre per obbligo quando questo riguarda la mia persona, ovvero un figlio minore. Certamente non a parole un ministro come la Lorenzin.

  2. ” #Salute ZAIA ha impugnato l’obbligatorieta’ dei vaccini,ha mille ragioni,la lorenzinsenzalaurea dovrà retromarciare nopecoroni.it ”
    NON C’E’ BISOGNO NEANCHE DELLA 5^ ELEMENTARE, VISTO IL PATRIMONIO DI INFORMAZIONE, PER COMPRENDERE CHE QUESTA IMPOSIZIONE VACCINALE E’ UN RIMBOSO SPESE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA LORENZIN. MINISTRA MINESTRA DIMETTITI !!!!!!!! L’ITALIA PER SALVARSI HA BISOGNO DI GENTE ONESTA E DI QUESTI,NEL NOSTRO PARLAMENTO,NE VEDO VERAMENTE POCHI !!!!!

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